Regolamenti

Regolamento AIOM

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Art. 1 – Soci effettivi e aggregati

La domanda di ammissione all’Associazione deve essere compilata su apposito modulo che si richiede alla Segreteria dell’Associazione e ad essa deve essere allegato il curriculum dell’aspirante Socio attestante l’impegno professionale del richiedente nel campo dell’Oncologia Medica. La domanda deve essere supportata da due Soci effettivi, che si facciano garanti dell’attività descritta nel curriculum stesso. Le domande di ammissione verranno esaminate dal Consiglio Direttivo e, se approvate, presentate all’Assemblea per la ratifica previa esposizione dell’elenco degli aspiranti Soci.  L’aspirante Socio, in attesa che la propria domanda sia ratificata dall’Assemblea degli Associati AIOM, avrà comunque diritto a ricevere tutte le informative riguardanti l’attività dell’Associazione e la User Name con la quale potrà generarsi la propria password, necessaria per accedere all’area riservata del sito AIOM. Potrà inoltre accedere a tutte le iniziative AIOM aperte ai soci, nonché fruire del trattamento riservato ai soci per tutti gli eventi AIOM, compresi congresso e conferenze. L’aspirante Socio effettivo o aggregato infermiere o CRC avrà diritto di voto a partire dall’Assemblea successiva a quella della ratifica, purché in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 2 – Soci corrispondenti e onorari

La proposta viene fatta da sette Soci effettivi che la inviano alla Segreteria unitamente a documentazione appropriata. E’ compito del Consiglio Direttivo vagliare tale proposta e presentarla all’Assemblea per l’approvazione.

Art. 3 – Quota Sociale

La quota associativa annuale, il cui ammontare sarà di volta in volta stabilito dal Consiglio Direttivo, deve essere versata alla Segreteria entro la fine di giugno di ogni anno. Si considera moroso il Socio inadempiente per più di un anno da tale data, nonostante il sollecito che sarà inviato a cura del Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può stabilire che gli specializzandi, i Soci aggregati ed i Soci iscritti contemporaneamente all’AIOM ed all’ESMO paghino una quota associativa annuale ridotta. I soci morosi per più di un anno, su insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo potranno essere dichiarati decaduti ai sensi della lettera b)art.5 dello Statuto dell’Associazione

Art. 4 – Elezioni del Consiglio Direttivo

Le candidature per l’elezione del Presidente Eletto, del Segretario, del Tesoriere e degli otto Consiglieri devono pervenire al Segretario entro e non oltre il 30 giugno dell’anno in cui sono previste le elezioni stesse e verranno tempestivamente diffuse a tutti i Soci.

Sono ammesse le candidature solo dei Soci in regola con il pagamento della quota Sociale dell’anno in corso.

Non sono ammesse candidature a più di una carica.

I candidati avranno la possibilita’ di far conoscere agli altri Soci il proprio programma elettorale sia con l’inserimento dello stesso nel sito internet di AIOM, sia attraverso la sua diffusione via e-mail, il tutto tramite la Segreteria AIOM. Attraverso la Segreteria potranno essere diffuse a tutti i Soci osservazioni o commenti sui programmi (ogni candidato ed ogni Socio avrà a disposizione due messaggi). Il dibattito fra i candidati e/o i Soci avra’ formalmente termine il giorno che precede l’inizio delle operazioni di voto.

I candidati e i Soci potranno ovviamente intervenire nel dibattito pre-elettorale utilizzando autonomamente canali diversi da quelli precedentemente previsti.

L’elezione del Presidente, del Segretario, del Tesoriere e degli otto Consiglieri avverrà mediante voto elettronico/telematico, utilizzando un’apposita procedura informatica che garantisce la segretezza e la personalità del voto.

Costituiscono elettorato attivo tutti i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale al 30 giugno dell’anno in corso. I Soci effettivi che, in tale data, non risultino in regola con il pagamento della quota associativa, potranno comunque essere ammessi a votare ove dimostrino di aver effettuato il pagamento della quota sociale entro il termine previsto per la chiusura del seggio telematico. Tale pagamento potrà avvenire anche in sede congressuale, purché entro il termine previsto per la chiusura del seggio telematico.

Il Segretario AIOM provvederà ad informarne in tempo utile i Soci, indicando tale termine nella lettera di convocazione dell’Assemblea portante le nomine all’ordine del giorno.

Prima dell’apertura delle procedure di voto, il Consiglio Direttivo, in occasione della prima riunione utile provvederà a nominare la Commissione Elettorale, composta da un Presidente e da due altri membri, scelti tra i Soci in regola con il pagamento della quota associativa. La Commissione Elettorale potrà essere composta anche da membri del Consiglio Direttivo in carica. In ogni caso il Presidente ed i membri della Commissione Elettorale non dovranno risultare tra i candidati all’elezione medesima. La Commissione Elettorale avrà il compito di verificare la regolarità delle procedure elettive e di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro). Sarà inoltre incaricata di effettuare le operazioni di spoglio telematico.

In conformità con quanto previsto nello Statuto, l’avviso di convocazione dell’Assemblea portante all’ordine del giorno anche le nomine del Consiglio Direttivo conterrà l’indicazione di date ed orari di apertura e chiusura del seggio telematico, nonché le istruzioni sulle modalità di espressione del voto. Il seggio telematico dovrà in ogni caso chiudere entro l’inizio della suddetta Assemblea.

Per esprimere il voto per via telematica gli aventi diritto dovranno collegarsi al sito AIOM, accedere all’apposita “area riservata” inserendo le proprie credenziali di autenticazione e, quindi, esprimere le proprie preferenze con le modalità indicate nel sito.

In sede congressuale potranno essere allestite una o più postazioni di voto elettronico finalizzate a consentire agli aventi diritto, comunque non oltre l’orario di chiusura previsto per il seggio telematico, la possibilità di esprimere il voto con le medesime modalità e garanzie di cui sopra.

Il sistema informatico è progettato in modo tale da verificare preliminarmente, in automatico, che il Socio sia titolare del diritto di voto e sia in regola con il pagamento della quota associativa; in mancanza anche di uno solo di tali requisiti il Socio non è ammesso al voto.

Per ciascuna carica istituzionale, compresa quella di Consigliere, è possibile esprimere una sola preferenza.

L’identità del Socio votante sarà resa anonima dal sistema informatico e le preferenze espresse saranno criptate e trasmesse all’urna elettronica conservata presso la Società che gestisce il software per il voto telematico.

L’urna elettronica non sarà in alcun modo accessibile sino al termine delle operazioni di voto, allorché la Società che gestisce il software per il voto telematico consegnerà, personalmente ed esclusivamente al Presidente AIOM, che a sua volta provvederà a consegnarle al Presidente della Commissione Elettorale, apposite credenziali di autenticazione che consentono di decriptare e prendere visione dei risultati delle votazioni. Tali credenziali saranno generate secondo modalità che ne garantiscono la segretezza fino all’atto del loro impiego.
In ogni caso, l’apertura dell’urna elettronica dovrà avvenire durante l’Assemblea nel corso della quale è prevista la nomina del nuovo Consiglio Direttivo ed i risultati delle votazioni saranno contestualmente resi noti dal Presidente della Commissione Elettorale.

Nel caso di parità di voti fra candidati per una medesima carica, Consigliere compreso, che non ne consenta l’elezione, si procederà a ballottaggio con le procedure e modalità previsti per l’elezione del Consiglio Direttivo. La possibilità di esercitare il diritto di voto per il ballottaggio dovrà essere prevista per un periodo di durata non superiore a 15 giorni.

L’Assemblea portante le nomine all’ordine del giorno fisserà la data dell’assemblea che effettuerà lo spoglio dei voti del ballottaggio, che dovrà tenersi comunque entro i successivi 90 giorni.

I soci ammessi a tale votazione saranno gli stessi ammessi alla precedente votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 5 – Rappresentanti dei Soci aggregati

E’ consentita l’elezione dei rappresentanti previsti dall’art. 9 dello Statuto per quelle discipline previste dall’art. 4 del medesimo Statuto, delle quali siano iscritti all’Associazione almeno trenta Soci.

Sarà cura del Segretario indire una riunione dei Soci aggregati di ciascuna disciplina che abbia raggiunto il numero di trenta iscritti, per l’elezione del loro rappresentante.

Il rappresentante decadrà alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo in carica al momento della sua elezione, e non potrà essere rieletto per più di due volte consecutive.

Art. 6 – Modalità di sostituzione di Soci eletti in cariche associative in caso di dimissioni o impossibilità a continuare il mandato

In caso di dimissioni o impossibilità a continuare il mandato da parte di Soci eletti nel ruolo di membri del Consiglio Direttivo Nazionale, Tesoriere Nazionale , Segretario Nazionale e Presidente Eletto il mandato verrà completato dal Socio classificato alle elezioni nazionali nella posizione immediatamente successiva.

Nel caso in cui non vi fosse un Socio nella posizione immediatamente successiva il sostituto verrà individuato all’interno del Consiglio Direttivo dal Direttivo stesso a maggioranza.

Nel caso di rinuncia o impossibilità permanente da parte del Presidente, il mandato verrà completato con tale carica dal Presidente Eletto che a sua volta manterrà anche la sua carica. Il Presidente Eletto che sarà subentrato nella carica di Presidente oltre a completare tale mandato effettuerà regolarmente anche il successivo mandato di Presidente.

Nel caso di dimissioni o impedimento permanente anche del presidente eletto a svolgere il mandato e ad assumere la presidenza per il biennio previsto si procederà a nuove elezioni per la figura del presidente eleggendo per quella tornata il Presidente in carica ed il Presidente eletto per il biennio successivo

Nel caso di rinuncia o impossibilità permanente da parte del Coordinatore Regionale, il mandato verrà completato con tale carica dal Segretario Regionale che manterrà anche la sua carica.

Il Tesoriere Regionale, il Segretario Regionale e i membri del Consiglio Direttivo delle Sezioni Regionali verranno sostituiti dal Socio classificato alle elezioni regionali nella posizione immediatamente successiva. Nel caso in cui non vi fosse un Socio nella posizione immediatamente successiva il sostituto verrà individuato all’interno del Consiglio Direttivo Regionale dal Direttivo stesso a maggioranza.

Stessa procedura verrà adottata per il Rappresentante dei Soci aggregati.

Per quanto riguarda il Coordinatore e i membri dei Working Groups le opportune sostituzioni verranno effettuate dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Art. 7 – Riunioni del Consiglio Direttivo

Almeno una volta all’anno le riunioni del Consiglio Direttivo saranno aperte ai Coordinatori regionali. A tali riunioni saranno invitati a partecipare anche i rappresentanti dei Soci aggregati.

Art. 8 – Congresso Nazionale

Per le ampie dimensioni raggiunte dalla riunione scientifica annuale la stessa riunione verrà effettuata sempre nelle città di Milano, Roma e Napoli e iniziando con Milano dall’anno 2009. La data e la durata della riunione scientifica, vengono decisi dal Consiglio Direttivo. I Soci sono invitati a fare proposte in merito, sia durante le Assemblee precedenti, sia direttamente al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo istituisce un Comitato Organizzatore e un Comitato Scientifico.

Il Presidente del congresso è il Presidente AIOM in carica nell’anno in cui avrà luogo il Congresso.

Il Comitato Scientifico e il Comitato Organizzatore sono composti in parte da Membri del Direttivo ed in parte da Membri esterni.

Il Presidente del Comitato Scientifico è il Presidente dell’AIOM in carica al momento della costituzione del Comitato Scientifico .

Il Presidente del Comitato Organizzatore è il Presidente Eletto in carica al momento della costituzione del Comitato Organizzatore. Ogni Socio ha diritto di presentare una sola comunicazione, ma può essere coautore di altre comunicazioni presentate da altro Socio. Il riassunto delle comunicazioni accettate viene stampato in un volume consegnato ai partecipanti alla Riunione Scientifica.

Art. 9 – Riviste dell’Associazione

Il Consiglio Direttivo, sentita l’Assemblea dei Soci, stabilisce ogni 4 anni quale sia la rivista ufficiale dell’Associazione. La rivista viene inviata a tutti i Soci.

Art. 10 – Indirizzario

L’Associazione, avvalendosi dell’attività della Segreteria e nel rispetto della vigente normativa della privacy, aggiorna e diffonde periodicamente ai Soci l’indirizzario di tutti gli iscritti all’Associazione, comprendente le caratteristiche professionali generali di ciascuno.

Art. 11 – Richiesta di patrocinio scientifico

Eventuali richieste di patrocinio scientifico dovranno pervenire alla Segreteria dell’Associazione corredate di idonea documentazione, entro 30 giorni prima dell’evento per essere vagliate dal Consiglio Direttivo. Il patrocinio scientifico viene accompagnato da una valutazione mediante un sistema di crediti. In casi di documentata urgenza il Presidente o il Segretario delegato dal Presidente potrà concedere il patrocinio che verrà ratificato nella prima riunione successiva del Consiglio Direttivo. Il patrocinio non deve comportare alcun onere finanziario né alcuna obbligazione di qualsivoglia natura all’Associazione.

Approvato dal Consiglio Direttivo AIOM il 21 giugno 2024

Regolamento concessione patrocinio AIOM

Approvato dal Consiglio Direttivo AIOM il 1° febbraio 2024

Uno degli scopi istituzionali dell’AIOM è quello di favorire la crescita culturale nel campo dell’Oncologia, favorendo la diffusione delle conoscenze ed interagendo con tutti gli operatori che, in vario modo, si occupano del problema “cancro”.

Questa è la premessa alla opportunità di definire delle modalità condivise per la concessione del patrocinio AIOM a manifestazioni / congressi/ iniziative scientifiche / studi di altre società / associazioni / gruppi ecc.

La modalità di richiesta varia in funzione della tipologia dell’evento / iniziativa scientifica /oggetto della richiesta.

Evento / iniziativa scientifica a carattere nazionale

Richiesta via email di patrocinio alla segreteria nazionale con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data dell’evento (o della pubblicazione / attivazione nel caso di iniziativa scientifica che non coincida con una manifestazione).

Qualora la richiesta di patrocinio riguardi un evento (congresso / convegno / corso / manifestazione), la richiesta dovrà essere accompagnata dal programma (sarà considerato accettabile anche il programma preliminare) completo di sede di svolgimento, argomento e nominativo dei relatori (comprensivo di nome di battesimo per esteso e città relativa alla sede di lavoro). Dal momento che la composizione della faculty dell’evento è un elemento essenziale per la concessione del patrocinio AIOM, è importante che il nome dei relatori che non abbiano ancora confermato la propria presenza al momento dell’invio del programma alla segreteria AIOM sia accompagnato dalla dicitura “in attesa di conferma” o simili.

Qualora la richiesta di patrocinio riguardi un’iniziativa scientifica (es. borsa di studio / bando etc.), la richiesta dovrà essere accompagnata dal testo del bando, completo di tutto il materiale utile alla sua valutazione.

Qualora la richiesta di patrocinio riguardi uno studio clinico, il cui promotore sia l’accademia o comunque no profit, la richiesta dovrà essere accompagnata dal protocollo di studio e da tutto il materiale utile alla valutazione scientifica. Dal momento che AIOM non è normalmente promotore / patrocinatore di studi che abbiano come obiettivo quesiti clinici diagnostici, prognostici e/o terapeutici, la concessione del patrocinio sarà presa in considerazione unicamente per studi clinici che riguardino temi di interesse sociale nel campo dell’oncologia. La richiesta sarà esaminata dal Consiglio Direttivo successivo per l’approvazione.

La segreteria invierà una lettera ufficiale di conferma allegando lettera liberatoria per AIOM (da rinviare alla segreteria) e le istruzioni per l’utilizzazione del logo. Almeno una copia degli eventuali atti del congresso / evento / manifestazione dovrà essere successivamente inviata alla segreteria AIOM. Nel caso di studio clinico, una copia dei risultati, quando disponibili, dovrà essere successivamente inviata alla segreteria AIOM. Il patrocinio AIOM dovrà essere esplicitato nelle eventuali pubblicazioni scientifiche che seguiranno.

La concessione del patrocinio sarà subordinata alla verifica dei seguenti punti:

  • argomento di interesse oncologico e/o di integrazione interdisciplinare;
  • autorevolezza dei relatori;
  • compatibilità dei contenuti scientifici con le linee politiche dell’AIOM;
  • coinvolgimento del Direttivo AIOM e/o Soci AIOM e/o di oncologi medici di riconosciuta capacità;
  • nel caso di eventi il cui svolgimento sia previsto per una data specifica, non deve esserci una coincidenza temporale con manifestazioni AIOM di carattere nazionale;
  • nel caso di studio clinico, la valutazione della concessione del patrocinio si potrà avvalere del parere del coordinatore e del panel della corrispondente linea guida AIOM;
  • sarà data priorità nella concessione del patrocinio agli eventi nei quali uno o più soci AIOM siano responsabili scientifici e/o membri della segreteria scientifica dell’evento. Negli altri casi, l’eleggibilità al patrocinio sarà valutata caso per caso.

In ogni caso, la concessione del patrocinio per gli eventi che rispettino i suddetti requisiti non è da considerarsi automatica, e sarà subordinata a considerazioni sulla compatibilità o sull’eventuale sovrapposizione con eventi e iniziative AIOM in termini di argomenti e/o di target audience e/o di interlocutori istituzionali.

È richiesta la segnalazione sul materiale divulgativo dell’evento / iniziativa scientifica e sugli eventuali atti, ovvero sul protocollo dello studio clinico, del patrocinio accordato, riportando per esteso “con il patrocinio di Associazione Italiana di Oncologia Medica” e relativo logo.

Nel caso in cui la partecipazione all’evento preveda una quota di iscrizione, i soci AIOM dovrebbero aver diritto a una quota agevolata.

Il patrocinio viene concesso dal Segretario Nazionale e ratificato dal Consiglio Direttivo. In casi particolari, può essere accordato dalla Giunta esecutiva (Presidente, Presidente eletto, Segretario e Tesoriere) e successivamente ratificato dal Consiglio Direttivo.

In caso di richieste di eventi / iniziative per cui sia stato richiesto il patrocinio nazionale ma che sulla base del programma e della faculty vengano giudicate da AIOM a carattere regionale/locale, l’Associazione si riserva di proporre al richiedente l’inoltro della richiesta di patrocinio alla sezione AIOM regionale.

Qualora AIOM ravveda, negli argomenti oggetto dell’evento per il quale viene richiesto il patrocinio (in particolare iniziative rivolte ai pazienti o che prevedano il coinvolgimento delle associazioni di pazienti), l’opportunità di un eventuale patrocinio di Fondazione AIOM, l’Associazione suggerirà tale possibilità al richiedente, in alternativa o in aggiunta al patrocinio AIOM.

Evento / iniziativa scientifica a carattere regionale o locale

Richiesta via email al Coordinatore o Segretario regionale con almeno 30 giorni di preavviso rispetto alla data dell’evento (o la pubblicazione nel caso di iniziativa scientifica che non comporta lo svolgimento di una manifestazione).

Qualora la richiesta di patrocinio riguardi un evento (congresso / convegno / corso / manifestazione), la richiesta dovrà essere corredata di programma (sarà considerato accettabile il programma preliminare) completo di sede di svolgimento, argomento e nominativo dei relatori.

Qualora la richiesta di patrocinio riguardi un’iniziativa scientifica (es. borsa di studio / bando etc.) la richiesta dovrà essere accompagnata dal testo del bando, completo di tutto il materiale utile alla sua valutazione.

La concessione del patrocinio AIOM regionale sarà subordinata alla verifica dei medesimi punti e alle medesime considerazioni sopra riportate per le richieste di patrocinio nazionale.

Come specificato nel paragrafo precedente, in caso di richieste di eventi / iniziative per cui sia stato richiesto il patrocinio nazionale ma che sulla base della faculty vengano giudicate a carattere regionale / locale, AIOM si riserva di proporre al richiedente l’inoltro della richiesta di patrocinio alla sezione AIOM regionale.

Qualora la richiesta di patrocinio riguardi un evento il cui svolgimento è previsto per una giornata specifica, non potranno essere concessi patrocini in giornate in cui sia già presente un altro evento patrocinato da AIOM regionale, salvo nei casi di patrocini a riunioni che vedano coinvolte altre società scientifiche. In ogni caso non potranno essere concessi patrocini in numero superiore a due nella stessa giornata compresi quelli concessi per eventi a carattere nazionale dal Direttivo Nazionale, che si svolgano fisicamente nel territorio della Regione.

Il patrocinio è concesso dal Coordinatore regionale e ratificato dal Consiglio Direttivo regionale.

Interazione tra Direttivo Nazionale e Direttivo Regionale sui patrocini

Il Direttivo Nazionale comunicherà al Direttivo Regionale eventuali patrocini concessi per eventi / iniziative scientifiche che si svolgano nella regione, in modo da ridurre la possibilità di sovrapposizione di eventi patrocinati.

Analogamente il Direttivo Regionale comunicherà al Direttivo Nazionale gli eventi / iniziative scientifiche patrocinati in sede locale.

In caso di richiesta di patrocinio che pervenga al Direttivo Nazionale per eventi / iniziative scientifiche locali o viceversa (al regionale per eventi nazionali) verrà inviata richiesta alla sede competente.

Di questo regolamento verrà data diffusione a tutti i soci ed a tutte le società scientifiche e NON verranno concessi patrocini con richieste pervenute al di fuori dei tempi previsti o senza le caratteristiche sopra riportate.

 

Regolamento del Comitato Scientifico AIOM
redatto ed approvato dal CD nella riunione del 21/4/2022 ai sensi degli artt. 12 e 19 dello statuto AIOM vigente

1.1 Costituzione

Il “Comitato Scientifico per la verifica e il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica” (di seguito in breve anche “Comitato”), è organo di AIOM previsto statutariamente.
Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo ed è formato da sei componenti di specialità oncologica ( quattro dei quali indicati dal Consiglio Direttivo e due dai coordinatori delle sezioni regionali) ai quali possono essere affiancati componenti di altre specialità in relazione alla programmazione scientifica che il Direttivo riterrà di deliberare all’interno del suo mandato, ed ai relativi fruitori.
I componenti del Comitato devono possedere competenze scientifiche e formative documentate.
Il Consiglio Direttivo AIOM individua, tra componenti designati, il Presidente del Comitato.

1.2 Durata

Il Comitato rimane in carica per l’intero periodo di mandato del Consiglio Direttivo che l’ha istituito.

1.3 Compiti

Il Comitato ha i seguenti compiti.

  • effettuare i controlli, con riferimento allo scopo istituzionale dell’associazione, su:
    • eventi di formazione ed aggiornamento
    • progetti
    • altre iniziative di carattere scientifico ad esso sottoposte.
  • rilevare i fabbisogni formativi riferiti all’oncologia medica
  • valutare gli esiti dell’attività formativa effettuata
  • proporre azioni di miglioramento

1.4 Funzionamento

Il Comitato svolge la propria attività:

  • mediante riunioni in presenza o in collegamento remoto
  • deliberando mediante esame della documentazione avvalendosi di supporti digitali

Gli esiti dell’attività sono riconducibili a:

  • verbali di riunione
  • e-mail
  • almeno una relazione annuale inviata al Consiglio Direttivo, contenente una sintesi dell’attività svolta e proposte o azioni di correzione / miglioramento da implementare.

La documentazione è conservata dalla Segreteria AIOM.

Ogni decisione su argomenti controversi è ritenuta valida se deliberata a maggioranza semplice dei voti dei componenti.

1.5 Conflitto di interesse

Nell’ambito di ogni deliberazione i componenti del Comitato devono dichiarare la propria condizione di “conflitto di interesse” intesa come diretta partecipazione ai lavori ed attività previste dall’iniziativa oggetto di controllo.

1.6 Indennità

La partecipazione al Comitato non prevede il riconoscimento di indennità.

1.7 Riservatezza

I componenti del Comitato garantiscono la riservatezza in merito alle informazioni di cui dovessero venire in possesso durante l’attività.

1.8 Dimissioni e revoca

Le dimissioni devono essere comunicate in tempi brevi al Consiglio Direttivo che procederà alla sostituzione del componente del Comitato.

Il Presidente di AIOM può revocare i componenti del Comitato nei seguenti casi:

  • inosservanza degli obblighi di riservatezza
  • mancata dichiarazione del proprio “conflitto di interesse”.

 

Regolamento per dichiarazione e regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi
redatto ed approvato dal CD nella riunione del 26/10/2017 ai sensi degli artt. 12 e 19 dello statuto AIOM vigente

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento si applica in relazione alla dichiarazione e alla regolamentazione degli eventuali conflitti di interessi, come previsto dallo statuto dell’Associazione.

Art. 2 – CONFLITTO DI INTERESSE

Si realizza una condizione di conflitto di interessi quando chi può agire a nome di AIOM ha interessi personali o professionali in contrasto con l’imparzialità richiesta da tale responsabilità.

Art. 3 – DICHIARAZIONE

Al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, chiunque può agire per e a nome di AIOM, sia come rappresentanza legale, direzione, o comunque come redazione di contenuti scientifici destinati ad essere resi pubblici, deve preventivamente compilare e sottoscrivere la dichiarazione pubblica sul conflitto di interessi allegata al presente regolamento a farne parte integrante e sostanziale.

Art. 4 – REGOLAMENTAZIONE

Nel caso emergesse una situazione di conflitto di interessi a carico di chiunque possa agire per e a nome di AIOM, sia come rappresentanza legale, direzione, o comunque come redazione di contenuti scientifici destinati ad essere resi pubblici, AIOM dovrà con urgenza sospendere il rapporto con la persona in potenziale conflitto di interessi.


Scarica il modulo Dichiarazione Pubblica sul conflitto di interessi (allegato al Regolamento)

Regolamento Linee Guida AIOM

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Articolo 1

Viste:

  • la costituzione del Gruppo di lavoro Linee Guida AIOM e la costituzione del gruppo dei metodologi delle linee guida,
  • la volontà di istituire un apposito regolamento che meglio definisca le specificità e le modalità operative di tali Linee Guida;
  • il regolamento Linee Guida  AIOM approvato dal Consiglio Direttivo in data 30-10-2020 e tuttora vigente;

fermo:

  • il presupposto che il Gruppo di lavoro Linee Guida è espressione e parte integrante di AIOM, e non potrà né dovrà mai operare in modo indipendente e autonomo;

è redatto il presente regolamento.

Articolo 2

Le linee guida sono documenti operativi applicati nell’ambito delle organizzazioni sanitarie accanto ai percorsi diagnostico terapeutici assistenziali, in risposta agli indirizzi regionali e/o aziendali. La valutazione e decisione di stendere le specifiche linee guida spetta al CD AIOM. Scopo del presente regolamento è quello di definire l’organizzazione AIOM per la definizione dei gruppi di lavoro delle singole Linee Guida, la stesura ed aggiornamento delle Linee Guida e le attività/responsabilità relative. L’applicazione di questo regolamento avviene all’interno della struttura organizzativa per la gestione delle LG AIOM.

Articolo 3

Il Coordinatore di LG AIOM

E’ il responsabile dei contenuti della specifica LG AIOM ed ha la funzione di coordinare tutta l’attività di redazione, aggiornamento e la funzione di controllo complessivo sulle linee guida.

Il coordinatore viene scelto dal CD AIOM su uno o più nomi proposti dal Presidente e/o membri del CD.

Scelta del coordinatore avviene sulla base di criteri tra cui:

a) oncologi medici in attività (no pensionati) iscritti ad AIOM
b) evidenti criteri di merito scientifici del professionista, pubblicazioni e indici bibliometrici, in particolare nella materia oggetto delle LG e affini
c) evidenti criteri di merito professionali (posizione professionale in gruppi di lavoro inerenti e/o affini)
d) precedente provata esperienza specifica in procedure LG AIOM (es. già incarichi di coordinatore, segretario, estensore o revisore)
e) precedenti funzioni scientifiche e organizzative in AIOM (es. nomine in AIOM, incarichi elettivi, partecipazione a gruppi di lavoro e attività congressuale in AIOM)

Il coordinatore di ciascuna LG sottopone al CD AIOM l’elenco con il segretario e gli estensori individuati (in numero massimo di 8, eccezioni a discrezione CD AIOM) e le eventuali Società scientifiche interessate nello sviluppo delle linee guida come estensori e/o revisori .

Il coordinatore deve essere un professionista in attività ed ha incarico di durata massima del mandato di 6 anni o comunque fino a  pensione se prima dei 6 anni.

Il coordinatore deve eseguire corso di formazione su LG AIOM con metodologi, qualora non già eseguito in funzione di ruoli precedenti. Deve quindi seguire aggiornamenti metodologici.

Il coordinatore non può svolgere contemporaneamente altri ruoli quali coordinatore, segretario o estensore in altre LG AIOM. Possibile invece quello di revisore.

Articolo 4

Segretario

Il segretario svolge la funzione di supporto principale al coordinatore nello svolgimento dei lavori di stesura e aggiornamento delle linee guida.

Il segretario viene scelto direttamente dal coordinatore e ratificato dal CD AIOM ed è un oncologo medico iscritto ad AIOM, di provata competenza scientifica nella materia delle specifiche LG.

Il segretario deve essere un professionisti in attività (non in pensione) e non ha una durata massima prestabilita.

Il segretario deve eseguire corso di formazione su LG AIOM con metodologi qualora non già eseguito in funzione di ruoli precedenti. Deve quindi seguire aggiornamenti metodologici.

Il segretario non può svolgere contemporaneamente altri ruoli quali coordinatore, segretario o estensore in altre LG AIOM. Possibile invece quello di revisore.

Articolo 5

Estensori

Gli estensori sono professionisti cultori della materia che hanno la funzione di contribuire alla redazione delle linee guida e dei relativi aggiornamenti.

Gli estensori possono essere oncologi medici (nel caso iscritti ad AIOM) ma anche altri professionisti specialisti, scelti direttamente dal coordinatore tra professionisti cultori della materia e/o identificati da società scientifiche inerenti alle specifiche LG invitate dal CD AIOM. Devono essere ratificati dal CD.

Gli estensori possono essere in numero variabile fino a 8 scelti x AIOM dal coordinatore. Altri in numero variabile indicati da principali società scientifiche.

Gli estensori devono essere professionisti in attività, non in pensione.

Non è prevista una durata massima degli estensori in una specifica linea guida.

Tra gli estensori è possibile includere un paziente, eventualmente scelto dal coordinatore, meglio ma non necessariamente, se espressione di associazione di pazienti e/o un infermiere e/o un medico di medicina generale indicato dalla Società Scientifica di riferimento. Sia il paziente che l’infermiere devono aver partecipato al corso metodologico.

L’estensore può svolgere contemporaneamente in altre LG AIOM un altro ruolo da estensore o revisore, ma non coordinatore o segretario.

Articolo 6

Revisori

I revisori sono professionisti cultori della materia di varie discipline che hanno la funzione di rivedere la versione finale delle linee guida contribuendo a un ulteriore miglioramento del prodotto finale.

I revisori sono sia oncologi medici (iscritti ad AIOM) in numero variabile da uno a tre (con eccezioni possibili a discrezione del CD AIOM), scelti dal coordinatore e ratificati dal CD AIOM, che altri professionisti specialisti identificati da società scientifiche inerenti alle specifiche LG identificate dal coordinatore ed invitate dal CD AIOM.

Non è prevista una durata massima dei revisori nella specifica linea guida.

Tra i revisori è possibile includere un paziente, eventualmente scelto dal coordinatore, meglio ma non necessariamente, se espressione di associazione di pazienti e/o un infermiere e/o un medico di medicina generale indicato dalla Società Scientifica di riferimento.

I revisori possono includere anche professionisti in pensione.

Il revisore può svolgere contemporaneamente altri ruoli quali coordinatore, segretario, estensore o revisore in altre LG AIOM.

Articolo 7

Metodologo

Il metodologo svolge attività specifica come identificato nel manuale metodologico

Il metodologo viene identificato dal CD AIOM. Come per altre principali figure nelle LG, per trasparenza è necessaria rotazione nelle singole LG. Il metodologo ha la responsabilità principale degli aspetti metodologici e di raccogliere le votazioni grade (no silenzio assenso) di tutti coloro che hanno potuto o voluto votare, riportandole poi nel materiale supplementare del LG (o dove opportuno).

Articolo 8

Gestione lacune e conflitti

La gestione di eventuali rilevanti contestazioni nei gruppi LG avviene all’interno del gruppo di lavoro di queste se necessario, nel caso con coinvolgimento gruppo LG AIOM, in ultimo con decisione del CD AIOM. Il CD AIOM ha facoltà di rimuovere dalla sua funzione il coordinatore e/o da altri ruoli laddove si verificassero ripetute e gravi lacune nelle procedure o casi di malagestione e dopo almeno un esplicito richiamo.

Articolo 9

Trasparenza

AIOM professa la massima trasparenza in ogni situazione inclusa la redazione e aggiornamento delle LG AIOM.

A tal pro, si identifica una durata massima (6 anni) dei ruoli per i professionisti maggiormente responsabili della stesura delle linee guida ovvero coordinatore.

Inoltre si identifica la necessità di presentare tutti conflitti di interesse di coordinatore, segretario, estensori, revisori e metodologi per ogni singola linea guida. Tutti i conflitti di interesse (degli ultimi 2 anni devono essere ben visibili nelle LG e sul sito di AIOM.

Sono resi disponibili e visibili (anche come materiale supplementare) i principali documenti, comprese le votazioni grade con evidenziati modalità di voto e tempi. I panelisti si astengono dalla votazione della forza della raccomandazione quando hanno ricevuto dei finanziamenti diretti ed indiretti dalle Aziende (anche viaggi, borse di studio, grant e nel modulo è specificato il tipo di finanziamento ricevuto). Nella valutazione grade e nei principali snodi decisionali va precisato se la scelta si basa solo su valutazioni scientifiche e metodologiche o tiene conto anche dei costi, in primis dei farmaci.

La Segreteria AIOM con eventuale supporto ad hoc del coordinatore LG ha la responsabilità di raccogliere i propri conflitti di interesse e quelli di segretario, estensori e revisori all’inizio del lavoro di produzione delle linee guida, essendo questa condizioni necessaria allo svolgimento dei rispettivi ruoli.

Articolo 10

Diffusione

Nell’ambito di ogni Congresso Nazionale AIOM è previsto uno spazio per consentire la presentazione degli aggiornamenti delle principali linee guida.

E’ comunque suggerita la massima diffusione e applicazione in ambito regionale, nazionale ed internazionale da parte dei soci e degli oncologi italiani.

Articolo 11

Il presente regolamento sostituisce in tutto ogni precedente disposizione e/o procedura espressamente riferita al Gruppo di lavoro Linee guida AIOM, nonché ogni altra disposizione derogata con il presente regolamento.

Milano, 30/10/2020

Regolamento Sezioni Regionali AIOM

Articolo 1

Ogni Sezione Regionale è composta da tutti i Soci AIOM che svolgono la loro attività lavorativa in quella regione. Le provincie autonome di Trento e Bolzano hanno ciascuna una propria sezione. La regione Piemonte e la regione Valle d’Aosta sono unificate in un’unica sezione regionale.

Il coordinamento di ogni Sezione Regionale è demandato ad un Consiglio Regionale costituito da un Coordinatore, un Segretario Regionale, un Tesoriere Regionale ed un numero di Consiglieri Regionali pari al numero delle provincie di quella regione. A questi va aggiunto un giovane oncologo (under 40 al momento dell’ inizio del mandato) eletto direttamente dai soci under 40 della sezione regionale tramite votazione dedicata analogamente a quanto avviene per definire il “gruppo nazionale” di AIOM Giovani.

Ciascun Membro del Consiglio Direttivo Nazionale fa parte di diritto del Consiglio Regionale della regione ove svolge la sua attività in aggiunta al numero dei Consiglieri regionali eletti.

Articolo 2

Il Coordinatore, il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale ed i Consiglieri Regionali sono eletti dall’Assemblea regionale mediante votazione segreta.

Costituiscono elettorato attivo e passivo tutti i Soci effettivi AIOM che svolgono di fatto l’attività lavorativa in quella regione.

Possono votare i soci AIOM in regola con il pagamento della quota associativa AIOM. Possono essere eletti nel direttivo solo i soci in regola con il pagamento della quota sociale entro il 30 giugno dell’anno in cui sono previste le elezioni.

Non è ammesso il voto per delega.

L’elezione del Coordinatore Regionale, del Segretario Regionale, del Tesoriere Regionale e dei Consiglieri avviene mediante voto elettronico/telematico, utilizzando un’apposita procedura informatica che garantisce la segretezza e la personalità del voto. Analoga modalità è applicata per l’elezione del rappresentante di AIOM Giovani.

Le elezioni per il rinnovo dei Consigli Regionali avvengono contemporaneamente alle elezioni del Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Segretario Nazionale convoca le Assemblee elettive delle singole regioni in contemporanea a quella nazionale e con le stesse modalità previste dallo Statuto.

La verifica delle regolarità delle procedure elettive, il compito di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro), le operazioni di spoglio telematico competono alla Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale per il rinnovo dello stesso.

Le candidature del Consiglio Direttivo regionale dovranno pervenire per posta alla Segreteria Nazionale entro il 30 giugno dell’anno in cui sono previste le elezioni stesse.

A cura della Segreteria Nazionale, l’elenco delle candidature delle singole regioni sarà inserito negli appositi spazi sul sito AIOM riservato alle regioni.

Sarà possibile esprimere una sola preferenza per il Coordinatore regionale, per il Segretario regionale, il Tesoriere regionale, il rappresentante di AIOM Giovani, mentre sarà possibile esprimere N –(meno) 1 preferenze per i Consiglieri, dove per N si intende il numero delle provincie presenti nella regione.

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento si rimanda al Regolamento nazionale.

Il Consiglio Regionale così designato dura in carica due anni. Il Coordinatore, il Segretario Regionale, il Tesoriere Regionale ed i Consiglieri Regionali non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi. Analogamente il rappresentate di AIOM giovani non può essere eletto per più di due mandati.

Il Consiglio Direttivo Nazionale con atto motivato può commissariare le Sezioni regionali inadempienti o che assumono comportamenti difformi alle norme Statutarie dell’AIOM.

Nel caso il Coordinatore, quale ne sia il motivo, decada prima della scadenza del suo mandato, il Segretario Regionale ne integra le funzioni fino al termine del mandato originario, e così il Consigliere più anziano integra le loro funzioni del Segretario e/o del Tesoriere nel caso decadano prima della scadenza del loro mandato. Qualora non vi siano candidati eletti alla carica di Coordinatore, segretario regionale, tesoriere, il coordinamento sarà a cura del consigliere con più anzianità nell’associazione. Analogamente verranno assegnate, in ordine di anzianità in AIOM, le successive posizioni. Il numero totale di consiglieri non verrà comunque modificato.

Articolo 3

Il Consiglio Regionale si riunisce almeno due volte all’anno. Qualora ciò non si verificasse, il consiglio Direttivo Nazionale potrà riunire in loco l’Assemblea dei soci che compongono la Sezione Regionale per valutare i problemi locali. Una relazione sulla attività scientifica e di promozione dei fini istituzionali deve essere presentata alla segreteria AIOM dal Coordinatore almeno 10 giorni prima dell’Assemblea Nazionale annuale. Qualora i verbali delle riunioni dei direttivi regionali siano pubblicati sul sito ciò sostituisce di fatto la relazione annuale.

Articolo 4

Le Sezioni Regionali dovranno stendere programma relativo alla propria attività congressuale da presentare al Consiglio Direttivo Nazionale AIOM entro il 30 ottobre dell’anno precedente l’effettuazione, in modo tale da poterlo sottoporre per tempo alle Aziende Farmaceutiche. La Segreteria Nazionale ed AIOM Servizi presenteranno alle aziende farmaceutiche il planning annuale, al fine di garantire la copertura dell’organizzazione degli eventi approvati.

Ogni sezione regionale deve organizzare almeno un evento all’anno, eventualmente consorziandosi con regioni limitrofe e/o affini.

I convegni interregionali e regionali non dovranno essere programmati nei mesi in cui si svolgeranno il Congresso e la Conferenza Nazionale AIOM.

Tutti gli eventi regionali ed interregionali AIOM devono essere organizzati da AIOM Servizi, e pertanto AIOM Nazionale commissionerà ad AIOM Servizi tutti gli eventi programmati.

Il conto economico relativo agli eventi deve pervenire al Coordinatore ed al Tesoriere regionale e deve essere discusso in consiglio con segnalazione nel verbale. Il risultato economico di un evento che coinvolge due o più regioni deve essere così ripartito, sia in caso di attivo che di passivo, il 50% alla regione che ha ospitato l’evento, il restante 50% sarà ripartito fra le sezioni regionali, coinvolte nell’evento, in percentuale rispetto al numero dei soci AIOM di ciascuna regione.

Articolo 5

Iniziative in comune fra sezioni Regionali AIOM possono essere prese, sempre previa espressa delibera favorevole del Consiglio Direttivo.

Articolo 6

A tutte le iniziative di aggiornamento o sedute scientifiche promosse dalle Sezioni Regionali, deve essere presente almeno un componente del consiglio direttivo Nazionale il quale dovrà relazionare agli altri componenti del consiglio direttivo Nazionale nella prima riunione successiva.

Articolo 7

I Tesorieri Regionali dovranno comunicare con cadenza mensile al tesoriere Nazionale AIOM tutte le movimentazioni economiche effettuate nel mese. Il Tesoriere Nazionale AIOM potrà all’uopo predisporre apposite procedure standardizzate.

 

Regolamento Working Group AIOM Coordinatori di Ricerca Clinica (CRC)

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Nell’anno 2015 il Consiglio Direttivo AIOM, riconoscendo al CRC un ruolo chiave nell’implementazione degli studi clinici e una funzione imprescindibile all’interno del team multidisciplinare che opera in Ricerca Clinica oncologica, ha promosso la costituzione del Working Group Coordinatori di Ricerca Clinica.
Le attività e i presupposti del WG CRC sono conformi allo Statuto dell’AIOM e si esplicano nell’osservanza del seguente regolamento:

Art.1

Scopo del WG CRC è la promozione di attività volte a favorire la crescita professionale e culturale dei CRC che operano presso le strutture oncologiche, anche attraverso la partecipazione attiva alla vita dell’Associazione, nonchè l’organizzazione di eventi formativi e di aggiornamento dedicati.

Il WG è costituito da un gruppo di esperti nel settore che può dunque essere di riferimento ai colleghi presenti sul territorio e, anche insieme a gruppi e professionisti interessati e coinvolti, intende essere parte attiva e collaborativa circa la proposta di riconoscimento professionale della figura del CRC a livello ministeriale, per sanare la grave lacuna legislativa.

Art.2

Sono CRC in ambito Oncologico coloro che si occupano di coordinamento e management di studi clinici in strutture oncologiche da almeno 12 mesi al momento dell’iscrizione all’AIOM.

Art.3

La domanda di ammissione all’Associazione deve essere compilata su apposito modulo presente nel sito AIOM e ad esso deve essere allegata un’autodichiarazione attestante l’impegno professionale nel campo dell’Oncologia per un periodo minimo di 12 mesi. La domanda deve essere supportata da due Soci effettivi che siano in regola con il pagamento della quota associativa. Per la ratifica dell’ammissione si fa riferimento all’art.1 del Regolamento AIOM.

Art.4

I componenti del WG CRC inizialmente indicati dai membri del Consiglio Direttivo, dovranno essere successivamente eletti secondo le seguenti modalità:

3 membri per macroarea nord (Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte-Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto)
3 membri per macroarea centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria)
3 membri per macroarea sud, Isole comprese (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Sardegna)

I membri del WG CRC sono eletti tra i candidati che alla data delle elezioni siano soci CRC aggregati AIOM che siano in regola con il pagamento della quota associativa al 30 giugno dell’anno delle votazioni.

Le elezioni avverranno contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo AIOM, con le stesse modalità e regole previste per le elezioni dei Consiglieri di AIOM.

L’Assemblea elettiva sarà convocata dal Segretario Nazionale. Le candidature dovranno pervenire per posta alla Segreteria Nazionale entro il 30 giugno dell’anno in cui si terranno le elezioni e saranno pubblicate nel sito AIOM.

La verifica delle regolarità delle procedure elettive, il compito di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro) e le operazioni di spoglio telematico competono alla Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale per il rinnovo dello stesso.

Hanno diritto di voto tutti i CRC che risultano iscritti all’AIOM al momento della votazione ed in regola con il versamento della quota associativa. L’elettorato può esprimere una sola preferenza.
Per essere eletto, un candidato dovrà ricevere almeno 3 preferenze

Qualora i candidati non raggiungano il numero dei componenti per macroarea previsti dal presente regolamento, saranno chiamati i non eletti che abbiano raggiunto il maggior numero di voti indipendentemente dalla macroarea di riferimento.
Qualora uno o più membri decidessero per qualsiasi motivo di rinunciare all’appartenenza al WG CRC, spetta al Consiglio Direttivo AIOM deliberare sull’eventualità e modalità di sostituzione.

Art.5

Nella prima riunione utile, oppure per via telematica, il WG CRC nomina il Coordinatore del gruppo che dovrà essere ratificato dal Direttivo Nazionale AIOM.

L’incarico di Coordinatore di ogni membro del WG CRC non potrà essere ricoperto da una stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Art.6

I componenti del WG CRC sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa della realtà regionale, ivi comprese le riunioni periodiche previste e necessarie per le attività in corso e prefissate.

Art.7

Nell’ambito di ogni Congresso Nazionale AIOM è prevista una riunione plenaria di tutti i CRC soci aggregati.


Redatto dai membri del WG CRC per il mandato 2015-2017 e costituito il 12/03/2015 presso la sede legale AIOM; modificato dai componenti del mandato 2017-2019

Approvato dal Consiglio Direttivo AIOM il 14 maggio 2019

Regolamento Working Group AIOM Nursing

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Nell’anno 2010 il Direttivo AIOM riconoscendo alla funzione dell’infermiere un ruolo importante nell’equipe di assistenza oncologica, portatore quindi di un ulteriore punto di vista nell’ambito dei programmi e delle iniziative dell’Associazione, ha promosso la costituzione del Working Group Nursing.

Le attività e i presupposti del WGN sono conformi alla Statuto dell’AIOM e si esplicano nell’osservanza del seguente regolamento:

Art.1

Scopo del WGN è la promozione di attività volte a favorire la crescita professionale, culturale degli Infermieri che operano presso le strutture oncologiche, attraverso la partecipazione attiva alla vita dell’Associazione

Art.2

Sono Infermieri di Oncologia coloro che prestano servizio nelle strutture oncologiche da almeno 6 mesi al momento dell’iscrizione all’AIOM.

Art.3

La domanda di ammissione all’Associazione deve essere compilata su apposito modulo presente nel sito AIOM e ad esso deve essere allegata un’autodichiarazione attestante l’impegno professionale nel campo dell’Oncologia da almeno 6 mesi o l’interesse specifico nell’area oncologica (es: professionisti infermieri che operano in strutture organizzative e/o didattiche). La domanda deve essere supportata da due Soci. Per la ratifica dell’ammissione si fa riferimento all’art.1 del Regolamento AIOM.

Art.4

I componenti del WGN inizialmente indicati da membri del Direttivo, dovranno essere successivamente eletti secondo le seguenti modalità:

4 membri per macroarea nord (Emilia Romagna, Friuli, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino, Valle d’Aosta, Veneto)

4 membri per macroarea centro (Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria)

3 membri per macroarea sud (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia)

1 membro per la Sicilia

1 membro per la Sardegna

I membri del WGN sono eletti tra i candidati che alla data delle elezioni siano soci infermieri aggregati AIOM in regola con il pagamento della quota associativa al 30 giugno dell’anno delle votazioni.

Le elezioni avverranno contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo AIOM, con le stesse modalità e regole previste per le elezioni dei Consiglieri di AIOM.

L’Assemblea elettiva sarà convocata dal Segretario Nazionale. Le candidature dovranno pervenire per posta alla Segreteria Nazionale entro il 30 giugno dell’anno in cui si terranno le elezioni e saranno pubblicate nel sito AIOM.

La verifica delle regolarità delle procedure elettive, il compito di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro) e le operazioni di spoglio telematico competono alla Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale per il rinnovo dello stesso.

Hanno diritto di voto tutti gli infermieri che risultano iscritti all’AIOM al momento della votazione ed in regola con il versamento della quota associativa. L’elettorato può esprimere una sola preferenza per tutte le cariche disponibili.

Qualora i candidati di una macroarea non raggiungano il numero dei componenti previsti dal presente regolamento, saranno chiamati, per la costituzione del WGN, i non eletti che abbiano raggiunto il maggior numero di voti indipendentemente dalla macroarea di riferimento.

Art.5

Nella prima riunione utile, oppure per e-mail, il WGN nomina il Coordinatore del gruppo che dovrà essere ratificato dal Direttivo Nazionale AIOM.

L’incarico di coordinatore e di ogni membro del WGN non potrà essere ricoperto da una stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Art.6

I componenti del WGN sono tenuti a partecipare attivamente alla vita associativa della realtà regionale.

Art.7

Nell’ambito di ogni Congresso Nazionale AIOM è prevista una riunione plenaria di tutti gli infermieri soci aggregati.

 

Approvato dal Consiglio Direttivo AIOM il 25 novembre 2013

Regolamento Working Group AIOM Giovani

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Articolo 1

Viste:

  • la costituzione per il biennio 2006/2007 del Gruppo di lavoro Giovani Oncologi, stabilita dal Consiglio Direttivo AIOM in data 9 febbraio 2006;
  • la volontà di istituire un apposito regolamento che meglio definisca le specificità e le modalità operative di tale Gruppo di lavoro;

richiamati:

  • gli artt. 8 e 9 del vigente statuto di AIOM;
  • il regolamento Working Groups AIOM approvato dal Consiglio Direttivo in data 11 Ottobre 2006 e tuttora vigente;

fermo:

  • il presupposto che il Gruppo di lavoro Giovani Oncologi è espressione e parte integrante di AIOM, e non potrà né dovrà mai operare in modo indipendente e autonomo;

è redatto il presente regolamento.

Articolo 2

Scopo del Gruppo di lavoro Giovani Oncologi è di avvicinare i giovani oncologi all’AIOM, e di incentivarne e favorirne la partecipazione attiva nella vita dell’associazione.

Articolo 3

Sono considerati giovani oncologi tutti i laureati in Medicina e Chirurgia di età non superiore a 40 anni che dedicano la loro attività all’Oncologia Medica.

Articolo 4

Il Gruppo di lavoro Giovani Oncologi è composto da dieci membri. I dieci membri del Gruppo di lavoro sono eletti fra i candidati che alla data della elezione rientrino nella categoria dei giovani oncologi quale definita nel precedente art. 3, e siano soci effettivi AIOM in regola con il versamento della quota associativa, che dureranno in carica fino alla data in cui cesserà il mandato del Consiglio Direttivo di AIOM nominato con contemporanea elezione. I dieci membri eletti completeranno il mandato del Gruppo di lavoro anche se durante il mandato stesso supereranno l’età di 40 anni.

Le elezioni avverranno contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo di AIOM,  con le stesse modalità e regole previste per le elezioni dei consiglieri AIOM dallo statuto e dagli eventuali regolamenti, salvo quanto di seguito specificato.

L’assemblea elettiva sarà convocata dal segretario nazionale. Le candidature dovranno pervenire per posta alla segreteria nazionale entro il 30 giugno dell’anno in cui si terranno le elezioni e saranno pubblicate nel sito AIOM nell’apposito spazio riservato al WG Giovani.

La verifica delle regolarità delle procedure elettive, il compito di dirimere eventuali contestazioni o problematiche relative alle elezioni stesse (parità di voti, requisiti di eleggibilità o altro), le operazioni di spoglio telematico competono alla Commissione elettorale nominata dal Consiglio Direttivo Nazionale per il rinnovo dello stesso.

Hanno diritto di voto tutti soci effettivi AIOM che al momento della votazione risultano in regola con il versamento della quota associativa e rientrano nella categoria dei giovani oncologi quale definita nel precedente art. 3.

Articolo 5

Nella sua prima riunione utile il Gruppo di lavoro Giovani Oncologi propone nel proprio seno il coordinatore, che dovrà essere nominato dal Consiglio Direttivo AIOM; la mancata nomina da parte del Consiglio Direttivo AIOM comporta il rinvio ai membri del Gruppo di lavoro della scelta di altro coordinatore.

Il coordinatore parteciperà alle attività del Consiglio Direttivo AIOM.

L’incarico di coordinatore non potrà essere attribuito ad una stessa persona per più di due mandati consecutivi.

Articolo 6

Per il migliore raggiungimento dei suoi scopi il Gruppo di lavoro Giovani Oncologi potrà organizzare, in stretto rapporto e coordinamento con le Sezioni Regionali AIOM, gruppi regionali di giovani oncologi, costituiti dai soci AIOM rientranti nella categoria dei giovani oncologi quale definita nel precedente art. 3, che svolgono la loro attività in una determinata regione. I gruppi regionali di giovani oncologi così individuati saranno seguiti a livello locale da un coordinatore, avente anch’esso i requisiti richiesti per la partecipazione al Gruppo di lavoro Giovani Oncologi,  eletto dai Soci effettivi AIOM con età inferiore o uguale ai 40 anni che svolgono di fatto l’attività lavorativa in quella Regione, che durerà in carica fino alla data in cui cesserà il mandato del Consiglio Regionale.

Il coordinatore del gruppo regionale di giovani oncologi parteciperà alle attività  del Consiglio Regionale di riferimento.

Articolo 7

I componenti del Gruppo di lavoro Giovani Oncologi, in quanto membri dei rispettivi gruppi regionali di giovani oncologi, sono tenuti a partecipare attivamente alla vita della loro realtà regionale.

Articolo 8

Nell’ambito di ogni Congresso Nazionale AIOM è previsto uno spazio per consentire una riunione plenaria di tutti i giovani oncologi iscritti all’AIOM.

Articolo 9

Il presente regolamento sostituisce in tutto ogni precedente disposizione espressamente riferita al Gruppo di lavoro Giovani Oncologi, nonché ogni altra disposizione derogata con il presente regolamento.

Perugia, luglio 2012